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PUTIGNANO AVV. ANTONIO

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» Tribunale Foggia sent. del 02/07/2010 BOND ARGENTINA. Il cliente firma in bianco il modulo bancario. Disconoscimento o querela di falso?Il giudice ha dato ragione al risparmiatore. La banca č stata condannata a restituire tutte le somme investite, oltre a € 4.000,00 per interessi, con condanna a tutte le spese e competenze legali. LEGGI SENTENZA…
» Giudice di Pace di Ceglie Messapica ,Avv. Giovanni Lanzellotto , Sent. N. 15 /2010 ,Magno Pietro ( Avv.Antonio Putignano) e Trenitalia spa (Avv. Francesco Silvestre)
» Corte D’Appello di Lecce – Sent. 28/1/2009 ; Pres.Almiento,Est.Romano;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Avv.Carbonetti,Della Vecchia,Marrazza) contro MOLA e ALTRI ( AVV. PUTIGNANO ) Questa Sentenza è stata pubblicata sul FORO ITALIANO n. 7-8 del Lugio-Agosto 2009 , pag. 2209 e seg. E RIGUARDA I CONTRATTI DERIVATI
» Tribunale di Brindisi – Sent. 8/7/2008 n.489 – Pres. Fedele , Est.Palmieri ,A.B. ( Avv. PUTIGNANO ) Contro Banca Monte dei Paschi di Siena spa ( Avv.ti Carbonetti,Della Vecchia,Marrazza) Questa Sentenza è stata pubblicata sulla rivista : “ Giurisprudenza di merito n. 12 del dicembre 2008 , Giuffrè editore,Milano, p.3113 e seg. CON NOTA DI COMMENTO DELL’AVV.VALERIO SANGIOVANNI  E RIGUARDA I CONTRATTI  “MY WAY “.
» 29/03/2007 - Bond Cerruti, intermediazione finanziaria, nullità contratto , condanna della banca  alla restituzione delle somme versate.
Tra gli innumerevoli impegni è autore di una monografia intitolata "L'ingegneria genetica e tutela della salute: la figura del Consumatore - Utente" edito da Cannarsa Editore.

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    Gli Swap
Gli Enti Pubblici non dovevano avere gli "Swap".
Questo è il mio parere fornito ad un Ente Pubblico.

 

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia – seconda sezione Civile – composto dai signori Magistrati:
Dr. Corrado Di Corrado                                        Presidente
Dr. Paolo Rizzi                                                        giudice
Dr. Eugenio Carmine Labella                               giudice rel.
ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. *********** R.G
trattenuta in decisione all’udienza del 23/4/2010

TRA

******************, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Putignano, giusta procura a margine dell’atto di citazione; - ATTORI

E

INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Rocco di Torrepadula,giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; - CONVENUTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Contratti di investimento finanziario.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbali di udienza.


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

È assorbente – rispetto ad ogni altra – la domanda diretta ad ottenere, con riferimento all’orine di acquisto del titolo oggetto del presente giudizio (obbligazioni Argentina 9,25 - 97/04 - 7), la sua declaratoria di nullità per difetto di forma scritta prescritto dagli artt. 23 D. Lgt.vo 58/98 del Reg.Consob 11522/98.
A tale riguardo,gli attori hanno dedotto che, sebbene nel mese di aprile 2001 avessero richiesto al direttore della Banca di investire £. 35.000.000 nell’acquisto dei Titoli di Stato, gli stessi avevano appreso solo in data 31/5/2003, a seguito di comunicazione della Banca, che, in realtà, i predetti soldi risultavano investiti in obbligazioni Argentina 9,25  - 97/04 - 7 - codice 768340.
Gli attori, in particolare, hanno sostenuto che, dopo le rassicurazioni del direttore della Banca in merito all’investimento del denaro, avevano firmato in bianco la modulistica a loro sottoposta dal dipendente della Banca senza ricevere alcuna copia della stessa.
All’esito della prova testimoniale è emerso che il direttore della Banca (rectius il dipendente preposto alla trasmissione dell’ordine in questione su disposizione del direttore di Banca) ha proceduto al riempimento della modulistica sottoscritta dai clienti in bianco.
Non c’è dubbio che l’acquisto di obbligazioni Argentina nel mese di aprile 2001, allorquando le stesse secondo le più autorevoli agenzie di rating (Standard & Poor’s e Moody’s) erano classificate come titoli quantomeno speculativi, è assolutamente in contrasto con l’autorizzazione rilasciata dai clienti al direttore di Banca.
In conseguenza della declaratoria di nullità del predetto ordine ed in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito avanzata dagli attori, la Banca va condannata a restituire l’importo investito di €.18.075,99 ( già £.35.000.000), oltre interessi al tasso legale dalla data dell’esborso ( 26/4/2001) della somma da parte dei clienti sino al soddisfo, attesa la mala fede del direttore della Banca che conosceva o doveva conoscere i motivi di nullità dell’ordine di acquisto in questione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta, gli attori devono restituire solo i titoli oggetto di causa, non avendo la Banca fornito la prova dell’eventuale pagamento di cedole in favore dei clienti nel corso del rapporto.
Rimangono assorbite dalla presente decisione le ulteriori, istanze, domande ed eccezioni.
Le spese e le competenze di causa – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la prevalente soccombenza.
P.T.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *************** nei confronti della Banca ******** s.p.a., disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

  1. accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina 9,25§ - 97/04 - 7§ datato 6/4/2001;
  2. condanna la INTESA SANPAOLO S.P.A. a restituire in favore degli attori l’importo di €.18.075,99, oltre interessi al tasso legale dal 26/4/2001 sino al soddisfo;
  3. condanna, altresì, la INTESA SANPAOLO S.P.A. a rifondere le spese e le competenze di causa sostenute dagli attori con distrazione in favore dell’avv. Antonio Putignano dichiaratosi anticipatario.

Così deciso, in data 02/7/2010 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia.


 
 

 
avvocato Putignano

02/01/2008
Gli Enti Pubblici non dovevano avere gli "Swap". Questo č il mio Parere fornito ...

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"Il rimborso viaggia per direttissima": Sul caso Banca del Salento applicata per la prima volta la legge sul diritto societario e sui contratti di borsa.
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