REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia – seconda sezione Civile – composto dai signori Magistrati:
Dr. Corrado Di Corrado Presidente
Dr. Paolo Rizzi giudice
Dr. Eugenio Carmine Labella giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. *********** R.G
trattenuta in decisione all’udienza del 23/4/2010
TRA
******************, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Putignano, giusta procura a margine dell’atto di citazione; - ATTORI
E
INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Rocco di Torrepadula,giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; - CONVENUTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Contratti di investimento finanziario.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbali di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È assorbente – rispetto ad ogni altra – la domanda diretta ad ottenere, con riferimento all’orine di acquisto del titolo oggetto del presente giudizio (obbligazioni Argentina 9,25 - 97/04 - 7 ), la sua declaratoria di nullità per difetto di forma scritta prescritto dagli artt. 23 D. Lgt.vo 58/98 del Reg.Consob 11522/98.
A tale riguardo,gli attori hanno dedotto che, sebbene nel mese di aprile 2001 avessero richiesto al direttore della Banca di investire £. 35.000.000 nell’acquisto dei Titoli di Stato, gli stessi avevano appreso solo in data 31/5/2003, a seguito di comunicazione della Banca, che, in realtà, i predetti soldi risultavano investiti in obbligazioni Argentina 9,25 - 97/04 - 7 - codice 768340.
Gli attori, in particolare, hanno sostenuto che, dopo le rassicurazioni del direttore della Banca in merito all’investimento del denaro, avevano firmato in bianco la modulistica a loro sottoposta dal dipendente della Banca senza ricevere alcuna copia della stessa.
All’esito della prova testimoniale è emerso che il direttore della Banca (rectius il dipendente preposto alla trasmissione dell’ordine in questione su disposizione del direttore di Banca) ha proceduto al riempimento della modulistica sottoscritta dai clienti in bianco.
Non c’è dubbio che l’acquisto di obbligazioni Argentina nel mese di aprile 2001, allorquando le stesse secondo le più autorevoli agenzie di rating (Standard & Poor’s e Moody’s) erano classificate come titoli quantomeno speculativi, è assolutamente in contrasto con l’autorizzazione rilasciata dai clienti al direttore di Banca.
In conseguenza della declaratoria di nullità del predetto ordine ed in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito avanzata dagli attori, la Banca va condannata a restituire l’importo investito di €.18.075,99 ( già £.35.000.000), oltre interessi al tasso legale dalla data dell’esborso ( 26/4/2001) della somma da parte dei clienti sino al soddisfo, attesa la mala fede del direttore della Banca che conosceva o doveva conoscere i motivi di nullità dell’ordine di acquisto in questione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta, gli attori devono restituire solo i titoli oggetto di causa, non avendo la Banca fornito la prova dell’eventuale pagamento di cedole in favore dei clienti nel corso del rapporto.
Rimangono assorbite dalla presente decisione le ulteriori, istanze, domande ed eccezioni.
Le spese e le competenze di causa – liquidate e distratte come in dispositivo – seguono la prevalente soccombenza.
P.T.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *************** nei confronti della Banca ******** s.p.a., disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina 9,25§ - 97/04 - 7§ datato 6/4/2001;
- condanna la INTESA SANPAOLO S.P.A. a restituire in favore degli attori l’importo di €.18.075,99, oltre interessi al tasso legale dal 26/4/2001 sino al soddisfo;
- condanna, altresì, la INTESA SANPAOLO S.P.A. a rifondere le spese e le competenze di causa sostenute dagli attori con distrazione in favore dell’avv. Antonio Putignano dichiaratosi anticipatario.
Così deciso, in data 02/7/2010 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia.
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