CONSUMATORI E UTENTI – TRASPORTO DI PERSONE – RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE – VIOLAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÁ – RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CEGLIE MESSAPICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Ceglie Messapica, Avv. Giovanni Lanzellotto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 414 del Ruolo Generale affari contenziosi civili, relativo all’anno 2007
TRA
*** ,effettivamente domiciliato in Ceglie Messapica in Via S. Anna 14, presso lo studio dell’avv. Antonio Putignano, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine dell’atto di citazione
E
TRENITALIA SPA effettivamente domiciliata in Brindisi in via G. Tarantini 29, presso lo studio dell’avv. Francesco Silvestre, che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla citazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con attodi citazione notificato in data 05.09.2007 l’attore *** conveniva in giudizio Trenitalia Spa chiedendone dichiararsi la responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento relativamente al contratto di trasporto ferroviario passeggeri del treno Eurostar ES9351 Roma – Lecce del 30.07.2007 (partenza da Roma alle ore 7,38 e arrivo ad Ostuni previsto per le ore 13,15), con condanna al rimborso del prezzo differenziale tra la tratta Giovinazzo – Ostuni, e al risarcimento dei danni subiti (mancato rispetto orario, danno biologico e malore sofferto, danno da stress, lesione morale) nella misura di € 2000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta Trenitalia Spa, la quale chiedeva il rigetto delle domande attore, deducendo la carenza di responsabilità (ritardo imputabile a forza maggiore o caso fortuito), la insussistenza di nesso eziologico tra evento e danno, la inammissibilità dei danni pretesi, nonché l’esosità ed eccessività degli stessi.
La causa veniva istruita in forma documentale e mediante l’assunzione dell’interrogatorio formale dall’attore e di prove testimoniali.
All’udienza del 12.02.2010, avendo le parti discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
Va dichiarata, innanzitutto, la inammissibilità della domanda formulata all’udienza del 28.03.2008 (fissata per l’assunzione delle prove orali) in cui l’attore “integra la domanda” chiedendo la condanna della convenuta al rimborso del biglietto ferroviario nella misura relativa al mancato servizio Eurostar del 24.02.2008 e ulteriore risarcimento danno per € 200,00. Trattasi infatti di un ulteriore e nuovo evento dannoso, che non può trovare ingresso nel presente giudizio promosso, invece, per un evento dannoso accaduto il 30.7.2007. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità di tale nuova domanda e disposta la espunzione della documentazione prodotta dall’attore in detta udienza.
In merito al thema decidendum, è risultato provato, anche perché pacifico ed incontestato, che: l’attore il 30.7.2007 utilizzò il treni Eurostar Roma –Lecce con partenza da Roma alle ore 7,38 ed arrivo previsto ad Ostuni alle 13,15, luogo di destinazione, pagando l’importo di € 50,40 (biglietto n. 0945841, con indicazione “classe 1” Eurostar Italia); il treno, giunto alla stazione di Giovinazzo alle ore12,10, si ferma per un guasto alla matrice; tutti i passeggeri, compreso l’attore, venivano fatti scendere e rimasero ivi fino alle ore 13,15, imbarcandosi su un treno regionale R12475 per destinazione Bari, ove giunsero alle ore 13,50; l’attore da Bari si imbarcò su un altro treno locale che partiva alle 14,15 per giungere ad Ostuni alle ore 15,50.
Circa la causa del “guasto elettrico alla motrice”, il teste ***, capotreno in servizio sull’ Eurostar in questione, ha riferito che era entrato “in funzione il sistema RTB (rilevamento temperatura boccale); in buona sostanza, i cuscinetti di tutto il sistema, quando si supera una certa temperatura, automaticamente bloccano il convoglio”.
Il teste ***, capotreno, ha aggiunto che “i macchinisti intervennero, senza poter risolvere il problema”.
Orbene, se è vero che con il contratto di trasporto il vettore si obbliga ad adempiere diligentemente alla prestazione assunta, e quindi al creditore istante, passeggero, sarà sufficiente allegare la inesattezza dell’adempimento (pacifico in causa), è anche vero che spetta al vettore provare che l’inesatto adempimento non sia a sé imputabile.
Ma nel caso di specie, tale prova dell’imputabilità dell’evento a forza maggiore o caso fortuito non è stata fornita dal convenuto vettore, atteso che, trattandosi peraltro di un treno Eurostar, quindi dotato delle più moderne tecnologie, non è concepibile che un sistema di rilevamento di temperatura (che blocca il convoglio a causa delle elevate temperature, ch non rappresentano certamente un evento imprevedibile e “fortuito”) non si sblocchi, onde consentire la ripartenza. Non ha, pertanto, la società fornito la prova dell’imputabilità dell’arresto del treno, e comunque dell’impossibilità di consentire la ripartenza dello stesso, ad una causa rientrante nel “caso fortuito”. È normale e bene che il sistema bloccante RTB abbia funzionato a causa dell’elevate temperature (evento normale e prevedibile nella stagione estiva), ma è anormale e quindi è concretante inadempimento, il fatto che il treno non fosse dotato di un efficiente sistema meccanico di raffreddamento che consentisse la ripartenza del treno.
E' pacifico, inoltre, che l'attore abbia dovuto prendere altri due treni (uno per Bari, ed indi un altro per Ostuni) per poter raggiungere quest'ultima località con circa 2 ore di ritardo in una situazione climatica particolarmente disagevole (circa mezzogiorno e temperature così elevate da poter, appunto, far entrare in funzione il sistema frenante del treno).
Nè la convenuta, peraltro, ha fornito la prova dell'assistenza ai viaggiatori, limitandosi a provare che gli stessi erano stati semplicemente informati a Giovinazzo che il treno non poteva proseguire (erano state aperte le porte dei convogli) e che potevano prendere un treno regionale per Bari (partito circa un'ora), e nulla ha provato circa l'assistenza a Bari per i passeggeri che dovevano proseguire per Lecce.
Da quanto innanzi esposto emerge una evidente violazione anche degli standard di qualità, previsti dalla "Carta dei Servizi", di cui è stata prodotta copia, nella quale alla voce "qualità del servizio e sostenibilità" è previsto che "Trenitalia crede che lo sviluppo e la modernizzazione (di cui per la verità nel caso di specie non è stata data prova in ordine al mezzo di trasporto ed all'assistenza agli utenti per il disservizio) debbano rispettare criteri di sostenibilità sociale e ambientale. Per questo Trenitalia vuole sia realizzare un servizio efficiente ed efficace, tale da soddisfare le esigenze dei clienti, ..." " In particolare, Trenitalia si impegna a ...soddisfare la domanda di trasporto anche nelle ore di punta con treni capienti e ad alte prestazioni" "offre informazioni puntuali e garantire valide soluzioni alternative di viaggio in caso di disservizi" (il che nel caso di specie non è avvenuto, perchè nel caso dell'arresto a Giovinazzo il personale si è limitato a informare che vi era altro treno per Bari che è partito dopo circa un'ora, mentre nulla è stato provato circa le alternative di viaggio offerte una volta giunta a Bari), "migliorare il comfort a bordo con treni funzionali, ...dotati di aria condizionata" (nel caso di specie, l'attore non avrebbe beneficiato dell'area condizionata sui due treni regionali), "garantire la puntualità, monitorando l'andamento dei treni e gestendo con efficacia gli eventuali disservizi".
Appare evidente una grave violazione degli standard di qualità al cui adempimento il concessionario si è obbligato, e che integrano quel principio costituzionale sancito dall'art. 117 lett. m Cost. ("livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"), il cui rispetto deve essere assicurato da ogni concessionario o gestore di un servizio pubblico. Si tenga conto altresì che l'obbligo in capo al gestore del servizio. Infatti. l'art. 1, comma 2, lett. g) L. n. 281/1998 considera quale diritto fondamentale del consumatore l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza, posti a tutela proprio degli utenti, delineando in concreto il novero dei diritti, che gli stessi potranno vantare nei confronti del gestore del servizio. Ne consegue che la mancata osservanza degli standard di servizio potrà essere fatta valere nei confronti dei gestori anche con la formulazione di una domanda risarcitoria.
Circa i danni subiti, l'attore ha provato di aver subito un malore, ricollegabile indubbiamente all'evento innanzi descritto, tanto che giunse alla destinazione Ostuni "pallido in viso e più che affaticato", e che durante il ritorno in macchina alla propria abitazione ebbe a dichiarare di non stare bene tanto da avvertire telefonicamente un medico (teste ***), medico che ebbe a visitarlo presso la sua abitazione, a riscontrare una pressione sanguigna bassa, e a somministrargli una fiala di cortisone "per rialzare i valori pressori" (teste ***). Si è quindi concretata in capo all'attore una concreta e significativa sofferenza psico-fisica che va risarcita, e ciò a prescindere dalle condizioni generali di contratto valevoli per il trasporto ferroviario che possono prevedere, in caso di disservizi, il solo rimborso del biglietto.
Come statuito dalla Carta Costituzionale infatti le norme relative alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvato col r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, non possono essere interpretate nel senso che i ritardi diano diritto al risarcimento secondo le norme civilistiche ( Corte Cost (Ord.), 28.07.1999, n. 372, in Dir. Trasporti, 2000, 554).
L’attore nella comparsa conclusionale, individua i danni conseguiti all’inesatto adempimento del contratto in quello biologico per il malore (1 giorno di malattia), e nel danno non patrimoniale (collegato al danno biologico per invalidità temporanea, allo stress per la mancanza di rispetto dell’orario – 2 ore circa di ritardo – e alla mancanza di comfort su due treni alternativi presi).
Tali danni si ritengono sussistenti, ed eziologicamente collegati all’evento dannoso descritto.
Sulla base della giurisprudenza della Cassazione (sent. N. 29191/2008) il danno morale va risarcito autonomamente rispetto al danno biologico, anche perché esso attiene a un diritto inviolabile della persona, ossia la sua integrità morale ( la corte richiama l’art. 2 della Costituzione, unitamente all’art. 1 Carta di Nizza); pertanto il danno morale non può essere considerato una quota minore del danno biologico. Oltre alla sofferenza fisica che può essere ricompresa nel danno biologico, esiste una sofferenza psichica, il turbamento dell’animo, e la lesione della dignità della persona, che va liquidata autonomamente).
Detti danni sono consistiti in pregiudizi non futili ed eccedenti i limiti della tollerabile convivenza che trovano la loro genesi nelle lesioni di diritti tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute ed all’ottenimento di livelli essenziali di prestazione nella fornitura di un servizio pubblico, attinenti a posizioni inviolabili della persona umana (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08).
Tali danni subiti possono essere liquidati in via equitativa, tenuto conto delle condizioni soggettive ed oggettive, in complessivi € 342,48 (di cui € 42,48 per danno biologico per un giorno di malattia ai sensi delle tabelle fissate dal D.M. 19.6.2009 pubblicato sulla G.U. n. 151 del 9.7.2009, ed € 300,00 per il danno non patrimoniale).
PQM
Il Giudice di Pace di Ceglie Messapica, Avv. Giovanni Lanzellotto, definitivamente, pronunziando sulla domanda proposta dal sig. *** così provvede:
- dichiara Trenitalia responsabile per l’inadempimento contrattuale;
- e per l’effetto, condanna società Trenitalia Spa, al pagamento in favore dell’attore della somma di € 342,48, oltre agli interessi nella misura legale dalla data di emissione della presente sentenza al saldo per il danno biologico e dalla data dell’evento per il danno morale;
- condanna la convenuta, al pagamento in favore dell’attore delle spese e competenze del giudizio che liquida nella complessiva somma di € ******** oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CAP come per legge;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Ceglie Messapica, il 12.02.2010
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni Lanzellotto
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