QUESTO PROVVEDIMENTO È STATO PUBBLICATO SU: "La responsabilità degli intermediari finanziari" – G. BERSANI – UTET p. 130 – RIGUARDA I BOND CERRUTI
II G.D
letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,
PREMESSO
Con ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 il ricorrente ha esposto che: nel luglio 2001, su espresso invito del funzionario della filiale di Brindisi della Banca presso cui da anni intratteneva rapporti di c/c, egli aveva acquistato i titoli Cerruti in atti; ritenendo trattarsi di titoli dell’omonima casa di tessuti, egli aveva investito in tale operazione la somma di € 51.000; il contratto in esame doveva dirsi nullo, ovvero annullabile o comunque inefficace, per le ragioni esposte in atti. Ha chiesto pertanto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 51.000, al netto degli interessi percepiti, oltre interessi legati come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.
Costituitosi in giudizio, Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del rimedio azionato. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, la decurtazione, dell’importo preteso dal ricorrente, delle somme da questi percepite a titolo di interessi. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
RILEVATO
Deve anzitutto essere rigettata la preliminare eccezione del resistente di inammissibilità del ricorso in esame, attesa la ricorrenza, nella specie, di tutti gli elementi di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/03. Invero, trattasi di controversi: a) rientrante nella previsione di cui all’art. 1 lett. D d. lgs. n. 5/03; b) avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Più in particolare, l’art. 19 d. lgs. cit. prevede testualmente che “… le controversie di cui all’art. 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di una cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli artt. 2 e seguenti, con ricorso da depositare nella Cancelleria del Tribunale competente, in composizione monocratica”.
Ebbene, come è agevole osservare dalla semplice lettura di detta norma, il legislatore, per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, ha previsto la facoltà alternativa della parte di far ricorso al rito societario ordinario (art. 2), ovvero a quello semplificato (art. 19). Ciò vuol dire che, in presenza di una controversia aventi ad oggetto una somma di denaro, la parte è libera (“… in alternativa …”) di scegliere se far ricorso all’uno all’altro strumento processuale, con l’unico limite, ove scelga di avvalersi del rito semplificato ( art. 19 ), di non prospettare questioni che richiedano una istruttoria complessa.
Null’altro il legislatore ha previsto, sicchè pretendere di escludere ricorso all’art. 19 nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro conseguente alla declaratoria di nullità di contratti bancari, vuol dire svolgere attività creatrice del diritto, facendo dire alla norma qualcosa che la stessa non dice. Il che non è giuridicamente ammissibile, essendo il giudice non già l’organo di creazione delle norme giuridiche, sibbene l’interprete chiamato ad applicare (tutte e sole) le norme giuridiche positivamente esistenti.
Pertanto, poiché la presente controversia ha ad oggetto la condanna della banca al pagamento di una somma di denaro, e trattasi di controversia di puro diritto, che non abbisogna di alcun tipo di istruttoria, il ricorso al rito semplificato costituisce un diritto (“… in alternative …)di cui il ricorrente non può essere legittimamente privato.
Per tali ragioni, il rimedio di cui all’art. 19 d. lgs. Cit. deve senz’altro ritenersi ammissibile.
Da ultimo, la contestazione del resistente ritenersi manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.
Il contratto oggetto del presente giudizio, in quanto caratterizzato dalla vendita di obbligazioni “Cerruti 6.50% 2004”; comporta l’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs n. 58/98 (Testo Unico della Finanza – TUF).
Orbene, tali previsioni impongono all’istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto. Precisamente, grava sul proponente l’investimento uno specifico obbligo (art. 21 lett. A TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all’operatore finanziario un’azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21 lett. B TUF) nei confronti del risparmiatore.
Ed è appena il caso di precisare che trattasi di obblighi a contenuto più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337 – 1375 c. c.), gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale. La qual cosa deriva anzitutto dalla particolare natura del contratto in esame, il il quale presenta un elevato grado di rischio, ed espone pertanto il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata della somma da lui mensilmente investita. In secondo luogo, non va trascurato che l’aderente all’investimento è spesso un soggetto privo delle cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale quello del mercato dei valori mobiliari. Per tal ragione, deve ritenersi condicio sine qua non della validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell’accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. La qual cosa è tanto più vera se si considera che – a differenza di quanto accade in un normale schema negoziale, ove di norma non compaiono terzi garanti che vigilano ab origine sulla regolarità dell’accordo – l’attività del proponente l’investimento non è libera, ma è a sua volta soggetta a vigilanza da parte di soggetti terzi rispetto al singolo contratto, e segnatamente della CONSOB e della Banca d’Italia (artt. 5 e ss. TUF). Soggetti, questi ultimi, dotati di penetranti poteri nei confronti del proponente l’investimento, poteri articolatisi non solo in richieste di informazioni (art. 8 TUF), ma anche, più in generale, in attività di vigilanza ispettiva e regolamentare (artt. 6-7 TUF), nonché di convocazione degli organi dirigenti. Il tutto nel superiore interesse perseguito dal legislatore del 1998, che è quello – in armonia con l’esigenza costituzionale (art. 47 Cost.) di tutela del risparmio – di assicurare massima trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati (art. 5 TUF), oltre che una sana e prudente gestione dei vari servizi finanziari da parte di questi ultimi.
In quest’ottica, non stupisce che, in deroga al principio della libertà delle forme che regola l’autonomia privata, il TUF abbia espressamente previsto (art. 23) la forma scritta ad substantiam dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata ritenuta idonea a garantire l’adeguata informazione del risparmiatore, la sua conoscenza, cioè, del complesso dei diritti e doveri scaturenti dall’accordo negoziale.
Per tali ragioni, ritiene il decidente che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari – in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell’intero mercato dei valori mobiliari – abbiano natura e portata di norme imperative. La qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati stipulati, sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti. Ciò in virtù del meccanismo di applicazione delle c.d. nullità virtuali, ricavabili dal combinato disposto dagli artt. 1418 – 1443 c.c.
In particolare, l’operatività del principio delle nullità virtuali è stata da tempo affermata, in termii generali, dalla giurisprudenza di legittimità.
Si sottolinea, a tal riguardo, Cass. Civ., I, 7.3.2001, n. 3272, la quale ha chiarito che “in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418, comma primo, cod. civ., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”.
Affermata, in linea generale, l’operatività del principio delle nullità virtuali, va ora rimarcato che numerose pronunce di giudici di merito hanno affermato il principio della natura imperativa delle previsioni di cui all’art. 21 TUF. In particolare, Trib. di Palermo, 17.1.2005, ha affermato la natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF, “proprio in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che l’impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, come elemento di valore nell’economia nazionale, della stabilità del sistema finanziari, dell’efficienza del mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per l’economia pubblica”.
Nel senso della natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF e del Reg. CONSOB si sono poi pronunciate anche Trib. Treviso, 26.11.2004; Trib. Mantova, 18.3.2004; Trib. Firenze, 19.4.2005; Trib. Pescara, 28.2.2006; Trib. Vercelli, 9.11.2006.
Venendo al caso in esame…..OMISSIS
Ne consegue, in accoglimento della specifica censura di parte ricorrente, la dichiarazione di nullità del contratto in esame, stante la sua contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazione agli artt. 1418-1343 c.c.) di legge, con assorbimento delle ulteriori censure.
Naturalmente, la nullità del contratto determina – in applicazione delle norme sull’indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) – da un lato, in accoglimento della domanda del ricorrente, delle somme da quest’ultimo versate in esecuzione del contratto nullo, pari ad € 51.000(somma indicata in ricorso, non potendosi prendere in rilievo – ex art. 112 c.p.c. – la maggior somma indicata dal ricorrente all’udienza del 12.3.2007), e sotto altro profilo, in accoglimento della domanda subordinata riconvenzionale della resistenza, la restituzione, da parte del ricorrente, delle cedole riscosse in esecuzione del contratto nullo, pari ad € 7.239,26. Pertanto, la somma totale che la resistente è condannata a corrispondere al ricorrente ammonta ad € 43.760,74, oltre interessi legali su tale somma, dal 25.10.2005 – data della diffida, e conseguente dies a quo di decorrenza della mora – al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario del ricorrente.
P.Q.M.
Visto l’art. 19 d. lgs. N. 5/03,
- accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e condanna per l’effetto l’istituto di credito resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per la causale a processo, della somma di € ……., oltre ad interessi legali sulla somma così determinata;
- condanna il resistente al pagamento, in favore del procuratore anticipatario del ricorrente, avv. A. Putignano, delle spese di lite.
Si comunichi.
Brindisi, 29.3.2007
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